IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il  regio decreto-legge 12  marzo 1936, n. 375,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio decreto  11  giugno  1936,  n. 1067  e  successive
modificazioni ed  integrazioni, con  il quale  e' stato  approvato lo
statuto della Banca d'Italia;
  Vista la legge 17 dicembre 1997,  n. 433, recante delega al Governo
per l'introduzione dell'EURO;
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.
43, che stabilisce le modalita'  per le modifiche dello statuto della
Banca d'Italia;
  Visto   il  verbale   dell'assemblea  generale   straordinaria  dei
partecipanti al capitale della Banca  d'Italia del19 marzo 1998 nella
quale  sono  state  deliberate  le modifiche  allo  statuto  volte  a
consentirne la compatibilita', ai fini dell'introduzione della moneta
unica, alle norme  del trattato istitutivo della  Comunita' europea e
dello  statuto   del  sistema  europeo  delle   banche  centrali,  in
applicazione della  normativa di cui al  predetto decreto legislativo
n. 43 del 1998;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 24 aprile 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono  approvate le modifiche  allo statuto della  Banca d'Italia
deliberate dall'assemblea straordinaria  dei partecipanti della Banca
d'Italia in data 19 marzo 1998 e riportate nei successivi commi.
  2. Nell'art. 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "La Banca d'Italia e' un istituto  di diritto pubblico ai sensi del
regio decreto-legge  12 marzo  1936, n.  375. Essa  esercita funzioni
bancarie.
  A partire  dalla data indicata a  norma dell'art. 11, comma  1, del
decreto legislativo  10 marzo 1998,  n. 43, la Banca  d'Italia, banca
centrale della  Repubblica italiana, e' parte  integrante del Sistema
europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che
in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema
europeo di  banche centrali e  della Banca centrale  europea (statuto
del  SEBC).  Persegue  gli  obiettivi  assegnati  al  SEBC  ai  sensi
dell'art. 105  (1) del trattato  che istituisce la  Comunita' europea
(trattato).
  In particolare, la Banca  d'Italia emette banconote in applicazione
di quanto disposto  dall'art. 4, comma 1, del  decreto legislativo 10
marzo 1998, n. 43.
  La Banca d'Italia  assolve inoltre gli altri compiti  e funzioni ad
essa attribuiti dalla legge".
  3. L'art. 17, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
  "Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed e' rieleggibile".
  L'art. 17, terzo e quarto comma, e' abrogato.
  4. Nell'art. 20, secondo comma, il primo periodo e' sostituito come
segue: "In conformita' alle  disposizioni legislative e regolamentari
nonche', per le delibere di cui ai  successivi punti 1), 2), 3) e 5),
nel rispetto  dello statuto del  SEBC e delle  disposizioni stabilite
dalla  Banca  centrale europea  (BCE)  in  applicazione di  esso,  il
consiglio:".
  Nell'art.  20, secondo  comma,  punto 1),  dopo  "dei biglietti  al
portatore" e' aggiunto "denominati in  lire"; le parole "per la parte
che riguarda la Banca" sono soppresse.
  Nell'art.  20, secondo  comma, punto  2), dopo  "dei biglietti"  e'
aggiunto "denominati in lire".
  Nell'art. 20,  secondo comma, punto  15), le parole "e  gli acconti
sui medesimi" sono soppresse.
  Nell'art. 20,  secondo comma, punto  19), dopo le parole  "le altre
materie" e' aggiunta la frase "concernenti l'amministrazione generale
della Banca".
  5. Nell'art. 25, quarto comma, tra "Dispone," e ", in relazione" e'
aggiunto il seguente inciso:  "fino all'adozione da parte dell'Italia
della moneta unica, secondo le previsioni del trattato".
  6. Nell'art.  32, quarto comma; le  parole "e ne esamina  i bilanci
semestrali" sono soppresse.
  7. L'art. 36, primo comma, e' sostituito dal seguente:
  "I consiglieri,  sotto la  presidenza del direttore,  si riuniscono
almeno due volte ogni anno".
  8. L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
  "Per  il perseguimento  degli obiettivi  e per  lo svolgimento  dei
compiti propri  del SEBC  la Banca d'Italia  puo' compiere  tutti gli
atti e le operazioni consentiti  dallo statuto del SEBC, nel rispetto
delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso".
  9. L'art. 42 e' sostituito dal seguente:
  "Fermo restando  quanto previsto  al precedente  art. 41,  la Banca
puo' compiere  tutti gli atti  e le  operazioni che le  consentono di
provvedere  al   pieno  svolgimento  degli  altri   compiti  ad  essa
attribuiti,  nonche',  nel  rispetto di  eventuali  limiti  derivanti
dall'applicazione del capo  IV dello statuto del  SEBC, alla gestione
del patrimonio e  all'amministrazione del personale in  servizio e in
quiescenza. In particolare, essa puo':
   - emettere titoli al portatore;
   - emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
  -  ricevere  depositi a  custodia,  a  cauzione,  o in  altro  modo
vincolati;
  -  ricevere  somme  in  conto  corrente,  con  o  senza  interesse,
rimborsabili a vista o a termine;
   - negoziare strumenti finanziari;
   - acquistare e alienare beni mobili;
   - costruire, acquistare e alienare beni immobili;
  - riscuotere  per conto dei  privati, di  societa' o di  altri enti
titoli esigibili  nello Stato  e all'estero e,  in generale,  fare il
servizio di cassa per conto e a rischio di terzi".
  10.  In relazione  alle  modifiche  degli articoli  41  e 42,  sono
abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51, 52.
  11. L'art. 48, primo comma, e' sostituito dal seguente:
  "Alle operazioni di anticipazione  contro pegno erogate dalla Banca
d'Italia in attuazione di quanto previsto  dagli articoli 41 e 42 del
presente statuto non  si applicano, in conformita'  di quanto dispone
l'art. 67, terzo  comma, del regio decreto 16 marzo  1942, n. 267, le
disposizioni relative alla revocabilita' degli atti a titolo oneroso,
pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.".
  12. Nell'art.  54, settimo comma,  le parole "e  con l'approvazione
del Ministro per il tesoro" sono soppresse.
  13. Nell'art.  55, primo comma,  le parole "con  l'approvazione del
Ministro per il tesoro" sono soppresse.
  14. L'art. 58 e' abrogato.
  15. L'art. 60, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
  "Sono altresi' esclusi  da far parte del  consiglio superiore della
Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e  controllo presso  banche o  altri soggetti  operanti nel
settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati
della pubblica  amministrazione, nonche', in ogni  caso, tutti coloro
che si trovino  in situazione di conflitto di interessi  con la Banca
in  considerazione   della  posizione   personale  o   delle  cariche
ricoperte".
  L'art.   60,  terzo   comma,  e'   sostituito  dal   seguente:  "Le
disposizioni dei  commi precedenti si  osservano anche per  le nomine
deferite al  consiglio superiore  ai sensi dell'art.  20, n.  12, del
presente statuto".
  16. Dopo l'art. 66 e' aggiunto il seguente:
                 "Titolo VI - Disposizioni transitorie
  Art.  67.  -  L'articolo  1,  secondo e  quarto  comma,  nel  testo
approvato con delibera  dell'assemblea straordinaria dei partecipanti
del 19 marzo 1998 entra in vigore alla data indicata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, del  decreto legislativo 10 marzo 1998, n.
43.
  Gli articoli 1,  terzo comma, 20, secondo comma,  25, quarto comma,
41,  42,   48,  primo  comma,   nel  testo  approvato   con  delibera
dell'assemblea  straordinaria dei  partecipanti  del  19 marzo  1998,
entrano in  vigore alla  data indicata dal  Ministro del  tesoro, del
bilancio  e della  programmazione  economica ai  sensi dell'art.  11,
comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.
  Dalla data indicata nel comma  precedente hanno altresi' effetto le
abrogazioni degli articoli 45, 46, 47,  48, terzo comma, 49, 50, 51 e
52".