IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato lo statuto della Banca d'Italia; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'EURO; Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, che stabilisce le modalita' per le modifiche dello statuto della Banca d'Italia; Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia del19 marzo 1998 nella quale sono state deliberate le modifiche allo statuto volte a consentirne la compatibilita', ai fini dell'introduzione della moneta unica, alle norme del trattato istitutivo della Comunita' europea e dello statuto del sistema europeo delle banche centrali, in applicazione della normativa di cui al predetto decreto legislativo n. 43 del 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate le modifiche allo statuto della Banca d'Italia deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 19 marzo 1998 e riportate nei successivi commi. 2. Nell'art. 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti: "La Banca d'Italia e' un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie. A partire dalla data indicata a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105 (1) del trattato che istituisce la Comunita' europea (trattato). In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge". 3. L'art. 17, secondo comma, e' sostituito dal seguente: "Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed e' rieleggibile". L'art. 17, terzo e quarto comma, e' abrogato. 4. Nell'art. 20, secondo comma, il primo periodo e' sostituito come segue: "In conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nonche', per le delibere di cui ai successivi punti 1), 2), 3) e 5), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE) in applicazione di esso, il consiglio:". Nell'art. 20, secondo comma, punto 1), dopo "dei biglietti al portatore" e' aggiunto "denominati in lire"; le parole "per la parte che riguarda la Banca" sono soppresse. Nell'art. 20, secondo comma, punto 2), dopo "dei biglietti" e' aggiunto "denominati in lire". Nell'art. 20, secondo comma, punto 15), le parole "e gli acconti sui medesimi" sono soppresse. Nell'art. 20, secondo comma, punto 19), dopo le parole "le altre materie" e' aggiunta la frase "concernenti l'amministrazione generale della Banca". 5. Nell'art. 25, quarto comma, tra "Dispone," e ", in relazione" e' aggiunto il seguente inciso: "fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato". 6. Nell'art. 32, quarto comma; le parole "e ne esamina i bilanci semestrali" sono soppresse. 7. L'art. 36, primo comma, e' sostituito dal seguente: "I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno". 8. L'art. 41 e' sostituito dal seguente: "Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso". 9. L'art. 42 e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, la Banca puo' compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonche', nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa puo': - emettere titoli al portatore; - emettere vaglia cambiari e assegni bancari; - ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati; - ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine; - negoziare strumenti finanziari; - acquistare e alienare beni mobili; - costruire, acquistare e alienare beni immobili; - riscuotere per conto dei privati, di societa' o di altri enti titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi". 10. In relazione alle modifiche degli articoli 41 e 42, sono abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51, 52. 11. L'art. 48, primo comma, e' sostituito dal seguente: "Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del presente statuto non si applicano, in conformita' di quanto dispone l'art. 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le disposizioni relative alla revocabilita' degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.". 12. Nell'art. 54, settimo comma, le parole "e con l'approvazione del Ministro per il tesoro" sono soppresse. 13. Nell'art. 55, primo comma, le parole "con l'approvazione del Ministro per il tesoro" sono soppresse. 14. L'art. 58 e' abrogato. 15. L'art. 60, secondo comma, e' sostituito dal seguente: "Sono altresi' esclusi da far parte del consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonche', in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte". L'art. 60, terzo comma, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine deferite al consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del presente statuto". 16. Dopo l'art. 66 e' aggiunto il seguente: "Titolo VI - Disposizioni transitorie Art. 67. - L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998 entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto comma, 41, 42, 48, primo comma, nel testo approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998, entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Dalla data indicata nel comma precedente hanno altresi' effetto le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51 e 52".